La riforma costituzionale illustrata – 6 Gli organi di garanzia

scheda(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 13 agosto 2016 con il titolo “La carta e gli organi di garanzia”)

La riforma si concentra prevalentemente su due questioni: ruolo e funzioni del Senato (e a cascata il nuovo sistema parlamentare) e i poteri delle regioni. Non è invece tra i suoi obiettivi toccare le garanzie, e infatti restano immutati i diritti previsti nella prima parte della costituzione, il titolo relativo alla magistratura, i poteri del Presidente della Repubblica e (con una rilevante eccezione) quelli della Corte costituzionale. Nemmeno vengono mutati ruolo e poteri del Presidente del Consiglio, che resta giuridicamente un primus inter pares. Tant’è che secondo alcuni la riforma è un’occasione sprecata per introdurre i necessari correttivi anche in questi ambiti.

Tuttavia, andando ad incidere profondamente sul Parlamento, vengono inevitabilmente toccati alcuni aspetti che potrebbero avere un certo rilievo, sia pure indiretto, per il funzionamento di alcuni organi di garanzia. È il caso, in particolare, del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, soprattutto per le modalità di elezione.

Il Presidente della Repubblica è oggi eletto a scrutinio segreto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d’Aosta). Nei primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi dei componenti dell’assemblea, dal quarto basta la maggioranza assoluta. La riforma opera due modifiche: vista la trasformazione del Senato in camera ‘territoriale’, vengono eliminati i delegati regionali; e soprattutto cambiano le maggioranze per l’elezione. Per i primi tre scrutini resta la maggioranza dei due terzi, dal quarto al sesto servono i tre quinti dei membri dell’assemblea e dal settimo scrutinio bastano i tre quinti dei votanti. Due modifiche apparentemente minori e anzi positive, visto che aumentano la possibilità che il Presidente sia eletto con ampio consenso e non dalla sola maggioranza di governo. Tuttavia il numero complessivo di grandi elettori scenderebbe, in virtù della riforma del Senato e dell’eliminazione dei delegati regionali, dagli attuali 1000 e più (630 deputati, 315 senatori più quelli a vita, circa 60 delegati regionali) a circa 730 (630 deputati, 100-105 senatori). Il che significa che serviranno 487 voti nei primi tre scrutini, 438 dal quarto e meno dal settimo. I favorevoli alla riforma sostengono che si tratta di una garanzia contro l’elezione a maggioranza, i contrari dicono che, grazie al premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale alla Camera, la maggioranza potrebbe eleggersi il ‘suo’ Presidente se dovesse controllare anche il Senato e se dal settimo scrutinio mancassero alle votazioni alcuni rappresentanti dell’opposizione. Sul piano delle speculazioni numeriche hanno ragione entrambi. Resta il fatto che normalmente la partecipazione all’elezione del Presidente è molto alta. In ogni caso, la formula prevista è evidentemente un compromesso tra l’esigenza di garanzia per le minoranze e quella di evitare lo stallo sull’elezione del Presidente.

Quanto alla Corte costituzionale, i suoi giudici sono attualmente eletti per un terzo (5 su 15) dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei 2/3 dei componenti per i primi tre scrutini e dei 3/5 a partire dal quarto. Con la riforma la Camera eleggerà 3 giudici costituzionali, il Senato 2, sempre con le stesse maggioranze qualificate. I poteri della Corte restano immutati, con l’importante aggiunta del controllo preventivo di legittimità costituzionale delle leggi elettorali. Su ricorso motivato di almeno 1/4 dei componenti della Camera o almeno 1/3 dei componenti del Senato, le leggi elettorali per Camera e Senato possono essere sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Si tratta di una novità pesante, che deroga alla regola del controllo successivo di costituzionalità delle leggi, e pare una diretta conseguenza della sentenza del 2014 con cui la Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge elettorale detta “Porcellum”, e finirà per ‘politicizzare’ molto il giudizio, con tutti i rischi del caso. Inoltre, la non dichiarazione di incostituzionalità non immunizza del tutto la legge da eventuali ricorsi successivi e neppure è chiaro cosa accadrebbe se la pronuncia non giungesse nei 30 giorni previsti.

Le costituzioni sono macchine complesse e tirando un filo se ne tirano molti altri. In tema di organi di garanzia si introducono alcuni correttivi volti a rafforzarne la posizione, ma il reale funzionamento dipenderà molto dal clima politico e dalla disponibilità alla collaborazione tra gli organi. Come del resto è anche oggi.

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