Disposizioni anticipate di trattamento: la mia dichiarazione di voto (14/12/2017)

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, questo è un provvedimento molto importante con cui chiudere una legislatura dei diritti. Nonostante tutte le difficoltà che ha incontrato, è stata, certo, una legislatura che si è caratterizzata per la promozione dei diritti fondamentali. E sappiamo quanto sia un tema difficile nel nostro Paese, come l’abbiamo purtroppo avvertito anche nel dibattito che ha accompagnato l’approvazione del provvedimento in esame. Tuttavia, conta il risultato e oggi si arriva ad approvare una legge fondamentale e ampiamente necessaria alla società.

Si sono sentite avanzare molte critiche – direi strumentali – al provvedimento. In realtà, il disegno di legge al nostro esame, per la maggior parte, conferma e precisa quanto già esiste nel diritto vivente e positivo, e in particolare quanto esiste sulla base della giurisprudenza costituzionale di legittimità e di merito e secondo quanto previsto dal codice di deontologia medica e dalla Convenzione di Oviedo che l’Italia ha ratificato. Sappiamo, però, mancando il deposito della ratifica, che la Convenzione di Oviedo non è ancora parte del nostro ordinamento e speriamo che l’attuazione di questo provvedimento possa spingere il Governo a fare finalmente quel piccolo passo ancora necessario.

Si fa shakespearianamente molto rumore per nulla. E questo è un atteggiamento molto tipico, purtroppo, di chi accetta tranquillamente le cose che accadono, purché non se ne parli e non si vedano, e tende poi a opporsi nel momento in cui è la fonte propria alla regolazione dei diritti, ossia la legge, a disciplinare finalmente un diritto e l’esercizio dello stesso. È tipico di un atteggiamento quantomeno contraddittorio.

Che cosa conferma questa legge, in particolare, che già esiste nell’ordinamento? Conferma soprattutto il consenso informato che la Corte costituzionale – lo ricordo – fin dal 2008 ha definito vero e proprio diritto della persona ed è previsto anche dal codice deontologico, all’articolo 35, e dalla stessa Convenzione di Oviedo.

Chi critica questa legge – l’abbiamo sentito ripetutamente nel dibattito – in realtà sostiene, con riferimento al consenso informato, che questo ridurrebbe il medico a un mero esecutore della volontà del malato, ma il realtà non è per niente così. Il consenso informato è un percorso di incontro tra la responsabilità del medico e la volontà del paziente. Il medico in una prima fase illustra la situazione e poi si valuta, insieme al paziente, la coerenza tra la volontà del paziente e le proposte del medico. Su questo, tra l’altro, il disegno di legge in esame riprende il codice deontologico e – come è già stato ricordato – l’articolo 1 molto opportunamente dispone che «il tempo della comunicazione (…) costituisce tempo di cura». E, quindi, consente un bel passo in avanti, da questo punto di vista.

In ogni caso, visto che molti hanno evocato l’eutanasia o addirittura una cultura di morte, va ricordato – per mettere i puntini sulle i – che, in presenza di una richiesta illegittima, come tuttora è l’eutanasia nell’ordinamento italiano, o in presenza di una richiesta non supportata da risultati scientifici – pensiamo al caso Stamina e a tutto il resto – prevale l’autonomia del medico e non la volontà del paziente e, quindi, non c’è alcun automatismo nel ruolo del medico stesso.

La medesima cosa vale per l’altra critica che è stata avanzata spesso nel corso del nostro dibattito, relativa alla possibilità di rifiutare la nutrizione e l’idratazione artificiali. Anche questi sono trattamenti i cui contenuti sono definiti dalla giurisprudenza sin dal 1990 e, quindi, non stiamo inventando niente di nuovo. È interessante vedere che chi critica il disegno di legge in esame critica molto l’attivismo giudiziario in materia di fine vita, ma si oppone a una legge che, in realtà, dovrebbe ridurre tale attivismo.

Cosa c’è, dunque, di nuovo nel disegno di legge in esame? Ci sono le disposizioni anticipate di trattamento, ovvero il cosiddetto testamento biologico. Anch’esso, però, a ben vedere, è almeno indirettamente contemplato sia dal codice deontologico, sia dalla Convenzione di Oviedo: entrambi affermano infatti, testualmente, che il medico deve tenere conto di quanto espresso dal paziente. Il disegno di legge in questo caso chiarisce alcune situazioni tuttora dubbie e alcune problematiche rispetto a un istituto che si potrebbe definire già “semi‑esistente” nel nostro ordinamento.

C’è però un aspetto fondamentale, che è stato trascurato moltissimo anche nel nostro dibattito. Mi riferisco al fatto che l’attenzione si è focalizzata sulle disposizioni anticipate di trattamento, le quali, nei Paesi in cui esse esistono, riguardano una fetta ancora minoritaria della popolazione, tra il 20 e il 25 cento, secondo quanto dicono gli esperti. Ormai, invece, nei Paesi sviluppati come l’Italia, circa l’85 per cento delle morti non è improvviso e, quindi, si possono programmare le cure, le varie tappe delle stesse e anche la loro sospensione, insieme e non contro il medico.

L’articolo 5 del disegno di legge prevede l’istituto fondamentale della pianificazione condivisa delle cure, che è un aspetto fondamentale, anche perché riguarda molte più persone rispetto alle disposizioni anticipate di trattamento. E anche questa programmazione nella prassi già si fa, soprattutto in alcune Regioni e centri: estenderla e farla uscire dalla penombra normativa non può che migliorare la qualità del rapporto tra medico e paziente.

La dottrina – penso ad un saggio del professor Casonato, membro del Comitato nazionale per la bioetica, ma anche ad altri – ha evidenziato che esistono naturalmente dei punti migliorabili nel disegno di legge e l’auspicio è che potranno essere migliorati in futuro, dopo che la legge avrà cominciato a funzionare: in particolare, si procedimentalizza forse un po’ troppo il procedimento per le disposizioni anticipate di trattamento e, volendo fornire molte garanzie, si rischia di burocratizzare un pochino tale processo. Poi ci sono alcune formule che restano un po’ vaghe e rischiano di produrre contenzioso, anche se non dobbiamo dimenticare che una parte del contenzioso è assolutamente insita nella stessa natura di questa materia.

In conclusione, il pregio fondamentale di questa legge – e cito le parole del senatore Manconi, pronunciate alcuni giorni fa in quest’Aula, che trovo molto importanti – è sottrarre questa tematica all’oscurità e a tutto ciò che di illegale ad essa si accompagna quando una problematica così delicata non è regolamentata. Questo è il pregio maggiore di questa legge, più che le innovazioni che esso porta che non sono poi così grandi – come ho cercato di dimostrare – rispetto a quanto già esiste nell’ordinamento.

Ed è per questo che bisogna anche ringraziare – e sono contento che siano qui presenti – i rappresentanti dell’associazione Coscioni per il contributo culturale che in questo senso stanno dando, si tratta infatti di un problema di cultura: capire che è importante regolamentare i problemi con lo strumento proprio della tutela dei diritti, ossia la legge. Questo disegno di legge rafforza l’alleanza terapeutica ed è nell’interesse di tutti che ciò avvenga. Con questo disegno di legge, l’alleanza terapeutica medico-paziente funzionerà meglio, perché garantisce il diritto di cura fino a quando può essere esercitato e con modalità più cooperative e più umane. E ciò anche perché, quando l’alleanza terapeutica, invece, non funziona – ipotesi plausibile, anche se si spera sempre che non capiti – non può costituzionalmente che prevalere il diritto all’autodeterminazione del paziente. È costituzionalmente obbligato che sia così. (Applausi dei senatori Buemi, Campanella, Ichino e Repetti).

Quindi è soprattutto chi si batte in nome dell’alleanza terapeutica che dovrebbe apprezzare il disegno di legge al nostro esame, il quale aiuta tale alleanza. Questo disegno di legge porta chiarezza normativa, aiuta i medici e può soprattutto contribuire a migliorare la vita dei malati e – cosa non meno importante – la cultura dei diritti.

Per questi motivi il Gruppo per le Autonomie, PSI-MAIE annuncia il suo voto favorevole al provvedimento. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Misto).

Cyberbullismo: il Senato “ri-approva”

 

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: la mia relazione in aula

Assemblea – Resoconto stenografico 26 gennaio 2017, 749a Seduta (antimeridiana)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1261-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Il relatore, senatore Palermo, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PALERMO, relatore. Signor Presidente, siamo tornati ad occuparci di un testo che – come ricorderete – ha già impegnato quest’Aula ormai circa un anno e mezzo fa: la prima approvazione, infatti, ha la data del 20 maggio 2015. Dopo l’approvazione del Senato, il testo è passato alla Camera, che ha apportato significative modifiche sulle quali poi mi soffermerò brevemente.

E ora torniamo a occuparci di questo testo, per provare a licenziarlo auspicabilmente in via definitiva – salvo, naturalmente, l’ulteriore necessario intervento della Camera – recuperando l’idea di fondo che aveva ispirato il primo testo che il Senato aveva approvato – lo ricordo – a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità. Forti del grande sostegno, trasversale a tutti i Gruppi presenti in Senato, dopo una lunga discussione in Commissione abbiamo ritenuto necessario tornare sostanzialmente allo spirito e, in buona parte, anche al testo di quel provvedimento originario approvato dal Senato nel maggio 2015.

Il tema è – come sappiamo tutti – di un’importanza fondamentale. Basta aprire quotidianamente i giornali, purtroppo, per leggere di casi tragici che riguardano minori e non soltanto i più vulnerabili. E questo è un elemento nuovo, tutto sommato, dato proprio dalla pervasività degli strumenti informatici, che consentono di raggiungere pressoché tutti, e che, in presenza di situazioni di immaturità evolutiva, possono provocare danni gravissimi alla psiche, all’evoluzione, allo sviluppo armonico della personalità dei minori.

Di conseguenza, si pone la necessità assoluta di intervenire come legislatori, per delineare un quadro fondamentale all’interno del quale svolgere politiche educative che possano preferibilmente prevenire piuttosto che reprimere siffatti fenomeni.

Voglio ricordare – come ha già fatto la senatrice Ferrara in occasione della prima discussione del testo – che la sua iniziativa legislativa (che ha poi avuto un consenso amplissimo e trasversale) è nata anche dall’esperienza drammatica, che lei stessa ha vissuto in prima persona, di una sua allieva che ha subìto terribili atti di umiliazione tramite canali informatici, che hanno portato addirittura a esiti tragici. Questo caso, purtroppo, non è isolato, ma è stato seguito da moltissimi altri. Pertanto, sulla necessità di intervenire si concorda trasversalmente non solo in quest’Assemblea e nell’altro ramo del Parlamento, ma anche nella società tutta. Da parte della società viene al Parlamento una fortissima richiesta di approvare rapidamente un testo che possa servire a qualcosa.

Riforma costituzionale: il mio intervento in aula (17/07/2014)

Foto FP giu 2014 Riforma costituzionale: il mio intervento in aula (17/07/2014) 283a Seduta (pomeridiana) Assemblea – Resoconto stenografico 17 luglio 2014
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.
PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ringrazio i relatori e i colleghi della Commissione affari costituzionali per il lavoro costruttivo svolto. È stata un’esperienza umanamente molto interessante. Si è già detto moltissimo su questi temi, per cui non tornerò su quanto detto da molti. Cerco di soffermarmi su quattro elementi che, a mio avviso, non sono stati evidenziati in modo sufficiente durante la discussione. Il primo punto concerne aspetti tecnici, modifiche apportate che, secondo me, hanno una portata significativa superiore alla scarsa attenzione che si è loro dedicata. Il testo, in realtà, in alcuni passaggi opera una manutenzione al funzionamento del sistema decisionale, non soltanto la semplificazione dell’attività legislativa e del rapporto di fiducia, ma anche la previsione dell’omogeneità dei decreti, l’introduzione di norme per la riduzione del ricorso alla decretazione di urgenza e importanti interventi in tema di elezione del Presidente della Repubblica; ma anche introduzione del ricorso preventivo alla Corte costituzionale in materia elettorale, la costituzionalizzazione dello statuto delle opposizioni, disposizione per aumentare l’efficacia dell’azione di Governo senza costringerlo a ricorrere troppo frequentemente al voto di fiducia.