La riforma costituzionale illustrata – 5 Decreti legge e rapporto Parlamento-Governo

Microsoft Word - articolo.docx(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 6 agosto 2016 con il titolo “Decreti legge e rapporti col governo”)

Incidendo profondamente sul sistema parlamentare e sul procedimento legislativo, la riforma costituzionale va inevitabilmente a toccare anche i rapporti tra Parlamento e Governo. Gli aspetti più noti di questo nuovo rapporto riguardano il mantenimento della forma di governo parlamentare e la limitazione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei Deputati. Ma sul rapporto tra Parlamento e Governo si interviene anche in tema di legislazione.

Come si sa, infatti, nel corso del tempo è inesorabilmente cresciuta la produzione legislativa del Governo, tanto che ormai le leggi di iniziativa parlamentare sono una parte quasi insignificante della legislazione complessiva, e passano solo quando il governo ha un interesse politico a che la responsabilità sia in capo al Parlamento. Un disegno di legge di iniziativa parlamentare ha attualmente solo lo 0,8% di possibilità di essere approvato. Tra decreti legge, decreti legislativi, disegni di legge di iniziativa governativa e questioni di fiducia, il vero legislatore è da tempo il governo. Perfino sulle riforme costituzionali o elettorali.

La riforma interviene a mettere un po’ di ordine in questo sistema, e lo fa soprattutto attraverso due strumenti, tra loro funzionalmente collegati. Il primo riguarda la limitazione del ricorso ai decreti legge. Il nuovo art. 77 cost. (che passa da 95 a 317 parole) rende assai più difficile adottare i decreti legge. Trasferendo in costituzione quanto già affermato nella legislazione ordinaria (specie la legge 400/1988), in costante giurisprudenza costituzionale, nei messaggi del Presidente della Repubblica e da ultimo in un documento approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato, vengono elencate le materie in cui il decreto legge non è possibile, tra cui le leggi elettorali o il ripristino di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, e si stabilisce che i decreti debbano essere immediatamente applicabili ed omogenei per materia (oggi nei decreti si trova invece di tutto).

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Immigrazione clandestina tra buon senso e logica politica

illegal immigration (c) European Union(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 20 gennaio 2016 con il titolo “Immigrazione clandestina, quale logica?”)

A seguito delle ultime (brutte) pieghe prese dal dibattito sull’immigrazione, il Governo ha deciso di non procedere con la depenalizzazione del reato di immigrazione illegale. Una vicenda interessante non solo in sé, quanto soprattutto per ciò che insegna in chiave sistemica. Perché aiuta a riflettere sul contrasto tra la cosiddetta “logica politica” e il buon senso.

Partiamo dai fatti. Il reato di immigrazione illegale è stato introdotto nel 2009. Nel 2014 il Parlamento ha stabilito di delegare il Governo a provvedere alla depenalizzazione, avendo preso atto del totale fallimento di una norma-manifesto. Ora però il Governo non intende esercitare la delega, lasciando lettera morta la volontà del Parlamento. Come da espressa ammissione del Presidente del Consiglio, la decisione è stata presa non per convinzione nel merito, ma per motivi di opportunità politica. Si ritiene, forse a ragione, che l’opinione pubblica valuterebbe negativamente la depenalizzazione della cosiddetta immigrazione clandestina, e si è deciso che, almeno in questa fase, non sia opportuno procedere. La conseguenza – ricordiamolo – sarebbe la scadenza della delega e dunque la sconfessione del Parlamento. Non sarebbe certo il primo caso, ma in un sistema almeno formalmente parlamentare non è privo di significato.

La vicenda è però interessante ben al di là del fatto in sé. Per espressa ammissione del Governo, la scelta è dettata da logica politica anche se ciò contraddice la logica giuridica e, forse, anche il buon senso. Sul piano giuridico la previsione di una fattispecie di reato di questo tipo è una colossale sciocchezza, come del resto riconosciuto da diversi tribunali nazionali ed europei. Il reato non punisce un comportamento, ma uno status: un’aberrazione costituzionale e penale. La fattispecie non ha alcun contenuto normativo, perché la sanzione corrisponde alla misura amministrativa dell’espulsione dal territorio nazionale. Nei pochi Paesi europei in cui tale reato esiste (Francia, Regno Unito), manca l’obbligatorietà dell’azione penale, per cui i pubblici ministeri possono valutare se procedere o meno, mentre in Italia questa valutazione non è ammessa. Il risultato è che si celebrano molti processi contro persone già ampiamente datesi alla macchia (e ai pochissimi presenti i tempi del processo danno tutto il tempo per sparire), con lentezze e costi significativi (il funzionamento dei tribunali costa, gli avvocati d’ufficio vanno pagati, giudici e cancellieri potrebbero occupare meglio il proprio tempo), per giungere o a nulla o a una sentenza tardiva e non eseguibile. Non a caso tutta la magistratura preme per l’abolizione.

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Troppa attenzione sul pilota

foto 2011(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 17 febbraio 2013 col titolo “Troppa attenzione sul pilota”)

Ormai da una trentina d’anni questo Paese è affetto dal morbo della leadership.

Il primo a far passare con forza l’idea che le vicende delle istituzioni dipendessero dalla personalità dei leader che prò tempore le occupavano fu senza dubbio Bettino Craxi. Da allora l’evoluzione verso forme di leaderismo è stata costante. Ma paradossalmente la politica non è divenuta né più autoritaria né tanto meno più autorevole.

E fatto è che l’immagine del leader, la persona di riferimento, il simbolo su cui caricare ogni aspettativa (e ogni delusione) ha iniziato a divenire il fulcro dello scontro politico. 

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Coalizioni e leggi elettorali

foto 2011(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 4 gennaio 2014 col titolo “Le coalizioni e le leggi elettorali”)

Due mesi e mezzo in Germania e in Austria, tre mesi in Finlandia, due mesi nei Paesi Bassi, un mese e mezzo in Norvegia, fino al record di un anno e mezzo in Belgio. È il tempo intercorso tra le ultime elezioni e la formazione del governo nei Paesi in cui vige un sistema elettorale proporzionale. Molti altri se ne potrebbero aggiungere. In Europa questi sono i tempi richiesti, con la sola eccezione della Spagna, dove un solo partito ha ottenuto la maggioranza assoluta e la formazione del governo è stata più rapida. E con l’opposta eccezione della Svizzera dove proporzionale non è solo il sistema elettorale ma anche il governo, cui partecipano quindi tutte le maggiori forze politiche e dove le elezioni servono solo a stabilire i rapporti di forza tra queste.

In questo quadro, pertanto, il fatto che dalle elezioni provinciali all’insediamento della nuova Giunta altoatesina saranno passati circa due mesi e mezzo non è affatto sconvolgente, ma è anzi in linea con quanto accade nelle democrazie proporzionali europee. La perdita della maggioranza assoluta da parte della SVP ha infatti portato anche l’Alto Adige nel novero di questi sistemi, visto che prima le trattative per la formazione della giunta erano poco più che formali.

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