(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 20 gennaio 2016 con il titolo “Immigrazione clandestina, quale logica?”)
A seguito delle ultime (brutte) pieghe prese dal dibattito sull’immigrazione, il Governo ha deciso di non procedere con la depenalizzazione del reato di immigrazione illegale. Una vicenda interessante non solo in sé, quanto soprattutto per ciò che insegna in chiave sistemica. Perché aiuta a riflettere sul contrasto tra la cosiddetta “logica politica” e il buon senso.
Partiamo dai fatti. Il reato di immigrazione illegale è stato introdotto nel 2009. Nel 2014 il Parlamento ha stabilito di delegare il Governo a provvedere alla depenalizzazione, avendo preso atto del totale fallimento di una norma-manifesto. Ora però il Governo non intende esercitare la delega, lasciando lettera morta la volontà del Parlamento. Come da espressa ammissione del Presidente del Consiglio, la decisione è stata presa non per convinzione nel merito, ma per motivi di opportunità politica. Si ritiene, forse a ragione, che l’opinione pubblica valuterebbe negativamente la depenalizzazione della cosiddetta immigrazione clandestina, e si è deciso che, almeno in questa fase, non sia opportuno procedere. La conseguenza – ricordiamolo – sarebbe la scadenza della delega e dunque la sconfessione del Parlamento. Non sarebbe certo il primo caso, ma in un sistema almeno formalmente parlamentare non è privo di significato.
La vicenda è però interessante ben al di là del fatto in sé. Per espressa ammissione del Governo, la scelta è dettata da logica politica anche se ciò contraddice la logica giuridica e, forse, anche il buon senso. Sul piano giuridico la previsione di una fattispecie di reato di questo tipo è una colossale sciocchezza, come del resto riconosciuto da diversi tribunali nazionali ed europei. Il reato non punisce un comportamento, ma uno status: un’aberrazione costituzionale e penale. La fattispecie non ha alcun contenuto normativo, perché la sanzione corrisponde alla misura amministrativa dell’espulsione dal territorio nazionale. Nei pochi Paesi europei in cui tale reato esiste (Francia, Regno Unito), manca l’obbligatorietà dell’azione penale, per cui i pubblici ministeri possono valutare se procedere o meno, mentre in Italia questa valutazione non è ammessa. Il risultato è che si celebrano molti processi contro persone già ampiamente datesi alla macchia (e ai pochissimi presenti i tempi del processo danno tutto il tempo per sparire), con lentezze e costi significativi (il funzionamento dei tribunali costa, gli avvocati d’ufficio vanno pagati, giudici e cancellieri potrebbero occupare meglio il proprio tempo), per giungere o a nulla o a una sentenza tardiva e non eseguibile. Non a caso tutta la magistratura preme per l’abolizione.