(pubblicato su http://salto.bz/article/13052015/dove-zoppicano-le-anatre il 13 maggio 2015)
Le elezioni comunali pongono un problema politico, ma anche e soprattutto giuridico. È ora di ripensare la legge elettorale per i comuni altoatesini?
L’esito delle elezioni comunali costituisce indubbiamente un problema. Non vi è chi, nel commentarle, non abbia sottolineato la dimensione politica di questo problema, che indubbiamente è rilevante: astensionismo, comportamenti elettorali, candidature più o meno azzeccate, alleanze rischiose e divorzi azzardati, eccetera. Ma nella foga del commento politico si è dimenticata la dimensione giuridica del problema, che pare ancora più significativa.
Come si vede in modo emblematico nel caso di Bolzano, se un candidato non vince al primo turno, si pongono quasi sempre seri problemi di governabilità. Tutti ricorderanno le vicende del 2005, che si ripeterebbero automaticamente in caso di vittoria di Urzì al ballottaggio (impossibile che abbia una maggioranza in consiglio) ma il cui spettro potrebbe aleggiare anche se vincesse Spagnolli, qualora non riuscisse ad allargare la maggioranza. Il problema si pone, magari con magnitudine minore, anche in altri comuni come Merano (meno a Laives), e non è escluso neppure nei comuni più piccoli, quelli sotto i 15.000 abitanti per i quali non è previsto il ballottaggio (si veda il caso di Dobbiaco, nel 2010 ma sulla carta anche oggi).
L’origine di tutto questo è la legge elettorale per i comuni della provincia di Bolzano. Nel 1994, sulla scia della legge nazionale dell’anno precedente che introduceva l’elezione diretta dei sindaci, anche nella nostra regione si è recepita questa riforma epocale (l.r. 3/1994 e successive modificazioni), e probabilmente non si sarebbe potuto fare altrimenti, trattandosi di una “norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica”. Lo si è fatto, tanto per cambiare, introducendo regole assai diverse tra Trento e Bolzano. In particolare, in Alto Adige si è avvertito il rischio che l’impatto di una torsione fortemente maggioritaria avrebbe potuto avere sulla rappresentanza equilibrata tra i gruppi linguistici, e non si è recepita la previsione di un premio di maggioranza per le liste che sostengono il sindaco che risulta eletto. È venuta così meno la seconda gamba della normativa nazionale, senza la quale anche l’elezione diretta del sindaco rischia di incepparsi. Lo si è fatto per motivi nobili e condivisibili, ma così si è ottenuto un risultato che non è né carne né pesce. O, per restare sul piano della metafora politico-zoologica, si è fatta una legge-tagliola, che azzoppa le anatre nel momento stesso in cui le genera.
Qualche considerazione si pone dunque sul piano giuridico relativamente alla funzionalità e ai limiti di questa legge.