Il virus è centralista?

(pubblicato sulla Rivista Il Mulino (https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5047) il 26 febbraio 2020) «Dobbiamo evitare che alcuni governatori al di fuori delle aree di contagio possano adottare iniziative autonome. Nessuno deve andare per la sua strada altrimenti provocheremmo confusione a livello nazionale». Parole … Continue reading

La riforma costituzionale illustrata – 7 Le Regioni ordinarie

Regioni IT(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 20 agosto 2016 con il titolo “La realtà delle regioni ordinarie”)

Il secondo pilastro della riforma costituzionale, accanto alla modifica del bicameralismo, riguarda i rapporti tra Stato e Regioni. L’intento dichiarato è di “rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001”. Di quella modifica costituzionale si propone ora una sostanziale ‘controriforma’, ridisegnando la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ordinarie (tutto questo non vale per le speciali, come vedremo).

Il nucleo della riforma consiste nell’abolizione delle competenze legislative concorrenti, in cui lo Stato definisce i principi e le Regioni le regole di dettaglio. Queste competenze, attualmente riguardanti molte ed importanti materie (alcune delle quali fortemente contestate, come l’energia o il coordinamento della finanza pubblica), sono ritenute dal legislatore la causa principale dei conflitti tra Stato e Regioni dopo la riforma del 2001 e vengono pertanto quasi completamente trasferite nella competenza esclusiva dello Stato. Le materie esclusive dello Stato vengono così quasi raddoppiate nel numero, arrivando a oltre 50, ed estese nella sostanza, includendo tematiche fondamentali come le disposizioni generali e comuni in tema di tutela della salute, ordinamento scolastico, tutela del lavoro e formazione professionale, governo del territorio, ed altre.

Riuscirà la riforma a ridurre i conflitti sull’attribuzione delle competenze? L’enorme aumento di tali conflitti dopo il 2001 si è concentrato nei primi anni, per poi stabilizzarsi una volta che la Corte costituzionale ha definito (dando quasi sempre ragione allo Stato) l’ambito delle diverse competenze. Inoltre, questi conflitti derivano per il 75% da ricorsi dello Stato contro leggi regionali, il che significa che è lo Stato a bloccare l’iniziativa regionale, non viceversa. E soprattutto molte competenze riguardano materie trasversali e di portata amplissima (ad es. l’ordinamento civile o il coordinamento della finanza pubblica), già usate pervasivamente dallo Stato. Il nuovo sistema espande la competenza esclusiva dello Stato ma introduce anche una lista di competenze regionali e mantiene la competenza regionale su tutte le materie residuali, cioè non attribuite allo Stato, che in linea teorica potrebbero essere significative e comunque richiedere una co-legislazione (ad es. industria, agricoltura, artigianato, ma anche paradossalmente la circolazione stradale…). La competenza concorrente rientrerebbe in ogni caso dalla finestra visto che in molte materie lo Stato può emanare solo “disposizioni generali e comuni” o “disposizioni di principio”: cambia la terminologia rispetto alle attuali “norme generali” e “principi fondamentali” ma non la sostanza. Insomma, a meno che le Regioni non rinuncino del tutto al proprio potere legislativo, i conflitti non spariranno, anzi.

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Intervista: “Regioni – Bruxelles: pro e contro la politica glocal.”

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Lobbying in Europa – Francesco Palermo ci spiega i limiti dell’attivismo regionale (intervista a Francesco Palermo a cura di Camilla Doninelli pubblicata il 16/05/2016 su www.lindro.it/regioni-interessi-bruxelles-pro-politica-glocal)

Qual è il limite oltre il quale le Regioni devono sottostare alle decisioni del Governo nazionale? Sembrerebbe una domanda retorica, abbiamo la nostra Costituzione e l’attività internazionale, o meglio la capacità di stipulare accordi da parte delle Regioni, è stabilita dall’art. 117. Certo è che il limite invalicabile è proprio la politica estera a tutto tondo. Ma il caso del Veneto, il cui Consiglio regionale domani sarà chiamato a votare una risoluzione perché «la Regione del Veneto promuova la costituzione di un comitato contro le sanzioni alla Federazione russa, per il riconoscimento del diritto di autodeterminazione della Crimea e per la difesa delle nostre produzioni»,  risulta interessante, soprattutto in un mondo dove il globale ed il locale possono essere visti come i due lati della stessa medaglia, e alcune volte, invece, possono essere in contrapposizione. Il micro nella sua relazione/opposizione con il macro. Dove il micro sono gli interessi regionali e il macro è la linea politica nazionale.

“C’è una distinzione fondamentale, che non tutti fanno, nella prassi tra politica estera delle Regioni  e le attività internazionali di queste. Le Regioni possono avere delle attività internazionali, ma il limite è proprio quello della politica estera. Non possono portare avanti delle azioni in contrasto con gli indirizzi politici del Governo nazionale. La situazione va avanti così dagli anni ’70. Che cosa sia politica estera e cosa sia un indirizzo politico del Governo è suscettibile di interpretazioni, ma la sostanza è che le Regioni possono fare quasi tutto con il consenso del Governo e quasi niente senza il consenso di quest’ultimo. E’ chiaro che molto spesso, anche per delinearsi politicamente, non è un caso che spesso queste iniziative vengano da Regioni che sono governate da una maggioranza diversa da quella del Governo nazionale (come nel passato), cercano di affermare una propria soggettività internazionale anche attraverso varie attività che vengono portate avanti”.  Francesco Palermo, Senatore del Gruppo Per le Autonomie, eletto nel Collegio Bolzano e Bassa Atesina, e professore di diritto costituzionale comparato all’Università di Verona, sa bene cosa possono o non possono fare le Regioni, visto che è anche direttore dell’Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell’Accademia europea di Bolzano. Proprio per questo motivo lo abbiamo interpellato per capire  fino a dove si può alzare l’asticella della concorrenza leale e legale tra Stato e Regioni.

Lobbying delle Regioni direttamente a Bruxelles, come si muovono?

Le Regioni hanno tutte, nei confronti dell’Unione Europea, una rappresentanza e hanno diverse funzioni. Anche lì è una decisione di come utilizzarle, se più o meno in versione politica. La funzione principale è quella di fare il raccordo, informazioni, anche lobbying per le questioni di  loro interesse (come ad esempio il settore dell’agricoltura). Ci sono una serie di canali informali che si utilizzano. Ci sono delle Regioni che sono molto potenti a Bruxelles.

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Marco Cammelli: “Regioni e regionalismo: la doppia impasse”

UnknownIn un testo di rara chiarezza, Marco Cammelli analizza il “cono d’ombra” in cui sono finite le regioni italiane, e spiega le ragioni profonde della crisi del sistema regionale in Italia. Ne emerge con chiarezza la necessità di un’idea del ruolo, delle funzioni e della natura delle regioni che purtroppo manca. Inoltre, i cambiamenti strutturali degli ultimi tempi hanno reso obsoleto anche il modello delineato, con mille imperfezioni, dalla riforma del 2001, che ancora presume la centralità del pubblico e l’equivalenza tra potere pubblico e tutela degli interessi generali, messe in discussione dal trasferimento di importanti funzioni regolative a soggetti nuovi e diversi dal pubblico.

Una lettura tecnica ma di estrema utilità per comprendere le sfide del sistema regionale e il il “bisogno di regione” per garantire un efficace modello di governo.

M. Cammelli: Regioni e regionalismo: la doppia impasse, in Le Regioni 4/2012, pp. 673-710 (anche in: http://www.rivisteweb.it/doi/10.1443/73176)

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