Il trumpismo dopo Trump

Tabrez Syed/Unsplash

(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 12 gennaio 2021)

Si chiude con ignominia il pessimo quadriennio di Trump alla Casa Bianca. Dopo una lunga serie di picconate al decoro istituzionale prima ancora che alla costituzione, a confronto delle quali quelle italiche di cossighiana memoria sembrano affettuosi buffetti, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’assalto al Congresso da parte di folcloristici fanatici, particolarmente sensibili alle sparate presidenziali.

Si è trattato a ben vedere della prevedibile conseguenza della retorica populista in salsa americana. Il populismo è una sineddoche: significa scambiare una parte per il tutto. Una parte di popolo, attraverso un leader, ritiene (più o meno consapevolmente) di rappresentare il popolo intero. O di doverlo fare per preservare ciò che ritiene essere il fondamento della società. Un fondamento maschile, bianco e religioso (in occidente), che diventa maschile, barbuto e religioso in molti Paesi islamici, e via sfumando a seconda del contesto. La salsa americana aggiunge un pizzico di giusnaturalismo a tutto questo: se il potere è ingiusto, è un obbligo ribellarsi. Anche per questo la costituzione garantisce il diritto di portare armi. Poco importa che le elezioni siano state regolari, come accertato da molti tribunali federali pieni di giudici repubblicani, fino alla Corte Suprema. Se l’auto-proclamato interprete del volere del popolo sostiene che siano illegittime, allora lo sono ed è doveroso ribellarsi. Un sistema chiuso nella sua logica perversa.

Non solo è una buona notizia che Trump se ne vada. La speranza è anche che quest’ultima vergognosa pagina di un mandato disastroso apra gli occhi anche a chi, in America e altrove, non ha voluto vedere quanto accadeva. Ex malo bonum, verrebbe da dire.

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La pandemia delle fonti

(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 28 ottobre 2020)

Le dinamiche che vanno sviluppandosi intorno alle misure di contrasto alla pandemia sono di estremo interesse per l’impatto che hanno sul funzionamento della società. Si tratta di questioni che dureranno molto di più del virus e influenzeranno le regole del nostro vivere organizzato per tempi assai più lunghi. Ma come sempre gli aspetti sistemici interessano meno di quelli a breve o brevissimo termine.

Nella costituzione italiana c’è una lacuna di fondo: i provvedimenti emergenziali sono disponibili da parte di maggioranze politiche occasionali. Vale per i decreti legge (adottati dal governo e soggetti a conversione a maggioranza semplice delle camere, verosimilmente quindi da parte della maggioranza che il governo sostiene), e vale per lo stato di emergenza sanitaria, disciplinato addirittura da una legge ordinaria (sulla protezione civile), che prevede la sua semplice dichiarazione da parte del governo. In altri ordinamenti, dalla Germania alla Spagna, fermo restando che la regia delle emergenze non possa che passare nelle mani del governo centrale, sono i parlamenti (a maggioranza assoluta o qualificata) ad accendere e spegnere l’interruttore del diritto emergenziale. Su questo punto sarebbe quanto mai opportuno un adeguamento della costituzione, ma pare che ci dobbiamo accontentare della riduzione del numero dei parlamentari…

In un contesto di questo tipo, gli unici reali contropoteri sono gli enti territoriali. Regioni e comuni dispongono, per il proprio territorio, di poteri simili a quelli del governo per la gestione di emergenze sanitarie. Ciò può portare a qualche sovrapposizione, a confusione, talvolta all’intervento poco responsabile da parte di qualche amministrazione. Ma sarebbe grave se non esistesse questo potere, a dimostrazione della portata intimamente democratica dell’autonomia. Finora però l’intera gestione della pandemia è avvenuta con atti amministrativi: decreti del Presidente del Consiglio, e ordinanze regionali (e comunali). Il cui controllo spetta ai tribunali amministrativi.

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La frittata del referendum

Elezioni europee 2019 Bologna, come avere la tessera elettorale - Politica  - ilrestodelcarlino.it

(Versione integrale dell’articolo pubblicato il 13 settembre 2020 sul quotidiano Alto Adige col titolo “Referendum, una vera frittata”)

Ci sono valide ragioni a sostegno del sì come del no al referendum costituzionale del 20 e 21 settembre. A favore dell’approvazione della riforma costituzionale c’è che si tratta di una revisione puntuale, a fronte delle fallite proposte strutturali del 2006 e del 2016. Una riforma che potrebbe metterne in moto altre, quantomai necessarie, e che ha un valore simbolico di semplificazione e risparmio. Contro la riforma si obietta che manca di visione, giacché nessuno sa se e quali altre riforme potrebbero seguire, rischiando di lasciare un parlamento poco funzionale e meno rappresentativo, a tutto svantaggio di donne e minoranze. E che il valore simbolico è quello dell’antipolitica distruttiva e non costruttiva.

Il problema non è certo il taglio dei parlamentari. Con alcuni aggiustamenti il Parlamento può benissimo lavorare con numeri minori. Forse anche meglio, se gli aggiustamenti sono buoni. In fondo la gran parte delle altre democrazie ha parlamenti proporzionalmente più piccoli. Di questi aggiustamenti si parla in modo generico solo in un breve documento politico di maggioranza dell’ottobre 2019, che ne menziona tre: legge elettorale, regolamenti parlamentari e parificazione dell’elettorato attivo e passivo per entrambe le Camere. Meno del minimo sindacale, e in un anno non si è realizzato nulla.

Il problema non sono nemmeno le riforme che non si faranno ma che andrebbero fatte con urgenza, come la rappresentanza dei territori, la trasformazione del Senato, il rapporto di fiducia, uno statuto delle opposizioni. O meglio, non sarebbero un problema se ci fosse un piano su cosa e come continuare sul cammino delle riforme. Ma purtroppo questo piano non c’è, ed è impensabile che venga elaborato e attuato da questo Parlamento, dopo aver assistito al teatro dell’approvazione di questa legge di riforma, votata nell’ultimo passaggio alla Camera quasi all’unanimità (553 sì, 14 no, 2 astenuti), ma solo dopo che il Senato aveva evitato di raggiungere in seconda lettura la maggioranza dei due terzi, rendendo così possibile il referendum. Un gran numero di parlamentari ha votato la riforma sperando, nemmeno tanto segretamente, che venisse affossata dal referendum. La strumentalizzazione della costituzione per ragioni politiche contingenti (salvare la legislatura è la più nobile di queste, ma ce ne sono altre, come mettere in difficoltà il governo) può essere un valido argomento sia a favore della necessità di punire un parlamento meschino e votare sì, sia della voglia di smascherarne il machiavellico giochino e votare no.

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Lettera a un maggioritario mai nato

corte-cost(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 26 gennaio 2017 con il titolo “Lettera aperta al mai nato maggioritario”)

Attraverso la facile parafrasi del titolo di un famoso libro di Oriana Fallaci degli anni’70, che affrontava il tema dell’aborto, si può spiegare molto della parabola del sistema elettorale maggioritario in Italia. Come nel libro, i temi sono un sofferto aborto, la ricerca di emancipazione e indipendenza, e la vita di una comunità. Con la pronuncia di ieri della Corte costituzionale si completa con esito infelice il lungo tentativo di transitare ad un sistema elettorale maggioritario (o ad effetto maggioritario) in Italia.

Un tentativo durato la bellezza di 24 anni, a partire dalla legge Mattarella, che sulle ceneri della della cosiddetta “Prima Repubblica” ha iniziato un tormentato percorso con l’obiettivo di garantire governabilità ed efficienza attraverso formule elettorali, mentre il sistema di partiti si sgretolava. Un’operazione analoga a quella del Barone di Münchhausen, che si tirava per i capelli per uscire dalla palude. Il tentativo, poi affinato dalla legge del 2005 (cd. Porcellum) e da quella del 2015 (cd. Italicum) è stato quello di comporre la litigiosità della società italiana attraverso una sorta di doping elettorale che ad ogni elezione gonfiava artificialmente un partito (o coalizione) moribondo facendolo morire del tutto, di fronte all’incapacità di gestire una maggioranza parlamentare non corrispondente al consenso reale.

Ora l’avvitamento di questa spirale è giunto al punto finale. Dopo la sentenza del 2014, che ha smontato l’effetto maggioritario della vecchia legge elettorale (Porcellum) riducendolo ad un proporzionale puro, la Corte costituzionale ha compiuto il secondo, decisivo intervento abortivo. E ha smontato l’effetto maggioritario dell’Italicum, diventato incostituzionale dopo la bocciatura della riforma costituzionale che esso irrazionalmente anticipava senza essere ancora nato. Così il ballottaggio previsto dalla legge non poteva che diventare irragionevole e dunque incostituzionale nel momento in cui sono rimaste due le Camere che assicurano la fiducia al Governo.

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Statuto, cosa cambia dopo il “no”. di Mauro Marcantoni (Alto Adige, 20 dicembre 2016)

Analisi acuta della situazione attuale del processo di revisione dello statuto di autonomia dopo il referendum costituzionale. Condivisibile in toto.

Statuto, cosa cambia dopo il “no”. di Mauro Marcantoni.
Alto Adige, 20 dicembre 2016

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La riforma costituzionale illustrata – 10 Dal diritto alla politica

Costituzione(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 10 settembre 2016 con il titolo “Costituzione. Si passa dal diritto alla politica.”)

Giunti alla fine del “decalogo” sulla riforma costituzionale, si impongono alcune considerazioni complessive. Guardando al funzionamento delle nuove regole, si può dire che nel complesso esse siano riconducibili a quattro grandi categorie.

La prima comprende la costituzionalizzazione di regole che si sono sedimentate nella prassi, o sono il frutto della giurisprudenza costituzionale, o di proposte dottrinarie, o che infine sono condivise in modo più o meno trasversale nel panorama politico. Si pensi al superamento del bicameralismo perfetto, alla nuova disciplina dei decreti legge, al procedimento a data certa, all’abolizione del CNEL, al rapporto di fiducia, ai diritti delle opposizioni, alla prescrizione della maggioranza assoluta della Camera per deliberare lo stato di guerra, alla differenziazione delle competenze legata alla virtuosità delle Regioni.

La seconda categoria comprende innovazioni frutto di buone intenzioni ma non sempre riuscite sul piano tecnico. Ciò soprattutto perché la volontà di limitare l’intervento a due aspetti principali (bicameralismo e rapporti Stato-Regioni) ha impedito un intervento strutturato, e ha talvolta appesantito il drafting (come nel caso dei procedimenti legislativi, passati da uno a quattro). Molte di queste regole sono state poi il frutto di difficili compromessi politici, come nel caso della legislazione popolare e del referendum, o della elezione (indiretta ma non troppo, art. 57 c. 5) dei senatori.

Una terza categoria di norme va ascritta alla debolezza della politica e alla sua principale conseguenza, il populismo. Si pensi, per il primo caso, alla previsione del controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali o alla cosiddetta abolizione delle Province, e per il secondo alla previsione del dovere dei parlamentari di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni (art. 64 c. 6): un obbligo implicito come per ogni altro lavoro, e oltretutto inutile perché non sanzionabile.

Vi sono infine le regole frutto di diagnosi sbagliate rispetto alla natura del problema da risolvere. Un esempio è la competenza concorrente rispetto alla conflittualità tra Stato e Regioni e più in generale la mancanza di una visione chiara sul rapporto tra centro e periferia in un Paese complesso come l’Italia, che porta con la stessa leggerezza prima ad infatuarsi del “federalismo”, poi a ritenere le Regioni la causa di ogni inefficienza, pensando di poter governare tutto da Roma. Altro esempio è il mito della navetta parlamentare: l’inefficienza del sistema sarebbe prodotta dal fatto che le leggi vanno avanti e indietro tra le due Camere, ma i dati dicono che la gran parte delle leggi sono esaminate in pratica da una sola Camera e approvate dall’altra senza modifiche: le leggi che hanno almeno tre letture sono poche (meno di un terzo) e generalmente le più delicate, e forse su queste non è sbagliato che vi sia una riflessione maggiore.

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La riforma costituzionale illustrata – 9 Risparmi, CNEL e Province

costituzione-italiana(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 3 settembre 2016 con il titolo “Risparmi, CNEL e province”)

Come più volte ricordato, i pilastri della riforma sono da un lato la modifica del bicameralismo e dall’altro la configurazione di un nuovo sistema di relazioni tra Stato e Regioni. Ciò nonostante, vi sono anche altri aspetti minori, alcuni dei quali molto pubblicizzati nel dibattito rispetto alla loro portata reale, altri invece sicuramente importanti ma assai meno noti.

Tra i primi vi sono la riduzione dei cosiddetti costi della politica, l’abolizione del CNEL e la soppressione delle Province. Sul “contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni”, che appare vistosamente, insieme alla “riduzione del numero dei parlamentari” nella rubrica della legge costituzionale su cui si terrà il referendum, gli interventi sono tre: a) la riduzione (da 310 a 100 o poco più) dei senatori, con relativa soppressione delle indennità (attualmente l’8% dei costi complessivi del Senato); b) la “integrazione funzionale” delle amministrazioni di Camera e Senato prevista dall’art. 40 c. 3 della legge di riforma, per ridurre duplicazioni e c) la discussa previsione (art. 40 c. 2) secondo cui “non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali”: una disposizione detta “taglia-portaborse” che però può anche compromettere il funzionamento dei Consigli stessi, oltre a comprimerne sicuramente l’autonomia (da notare che si applica anche alla Regioni speciali).

L’abolizione del CNEL elimina un organo che mai ha svolto il ruolo pur importante che la costituzione gli ha affidato. Sempre poche sono state le sue iniziative legislative (in media una all’anno), raramente poi giunte ad approvazione, ma certo si tratta di un’istituzione figlia di un’altra epoca che tuttavia ha prodotto molti lavori interessanti. I suoi dipendenti saranno trasferiti alla Corte dei conti ed un commissario gestirà la liquidazione del patrimonio immobiliare.

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La riforma costituzionale illustrata – 8 Le Regioni speciali

italy_map_with_regions__name_by_tehmaster001-d61troa(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 27 agosto 2016 con il titolo “La realtà delle regioni speciali”)

Per le Regioni ordinarie la riforma introduce una complessiva forte centralizzazione, pur consentendo un maggiore potenziale di differenziazione tra le diverse Regioni. Per quelle speciali, invece, l’autonomia è garantita e ulteriormente rafforzata, aumentandosi così di molto la distanza (già da tanti criticata) tra le Regioni ordinarie e quelle speciali.

Il comma 13 dell’art. 39 della legge costituzionale (dunque una disposizione transitoria) stabilisce che “le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale (dunque i nuovi articoli 114-126 della Costituzione) non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome”. La formulazione è contorta e frutto di lunga mediazione parlamentare. Essa significa in sostanza che le nuove regole (che indubbiamente ridimensionano i poteri delle Regioni ordinarie) non si applicano alle Regioni speciali. Né si applicheranno mai, perché con la prevista “revisione dei rispettivi statuti” saranno i nuovi statuti a definire in dettaglio le competenze delle Regioni autonome. Il contenuto di tale revisione è affidato alla negoziazione tra la singola Regione speciale e lo Stato. Ciò che la disposizione non spiega è come tale negoziazione della avvenire. Per lo Stato pare evidente per analogia che il soggetto negoziatore sarà il Governo: il Parlamento potrà solo accettare o bocciare l’intesa raggiunta. Per le Regioni non è stabilito chi debba negoziare. Ma soprattutto non è specificata la portata giuridica della prevista intesa: nel nostro ordinamento le intese sono atti concordati, per cui il veto di una parte porta alla mancata approvazione. Ciò significherebbe che (come per le disposizioni finanziarie di molti statuti speciali) senza l’intesa non si modifica nulla. Per contro, gli statuti speciali sono leggi costituzionali, sulle quali l’ultima parola, al termine di un procedimento rafforzato di approvazione, spetta al Parlamento, unico titolare del potere di revisione costituzionale. Vi è dunque chi ritiene che l’intesa non possa rappresentare un veto assoluto, ma che vada procedimentalizzata, e regole sul punto andranno approvate a seguito della riforma costituzionale. Resta il fatto che attualmente l’intesa non è prevista e il Parlamento potrebbe unilateralmente modificare d’imperio gli statuti speciali (ferme restando le garanzie internazionali, come l’accordo Degasperi-Gruber), e quindi qualsiasi forma assuma l’intesa si tratta di un rafforzamento giuridico dell’autonomia speciale.

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La riforma costituzionale illustrata – 7 Le Regioni ordinarie

Regioni IT(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 20 agosto 2016 con il titolo “La realtà delle regioni ordinarie”)

Il secondo pilastro della riforma costituzionale, accanto alla modifica del bicameralismo, riguarda i rapporti tra Stato e Regioni. L’intento dichiarato è di “rimuovere le incertezze, le sovrapposizioni e gli eccessi di conflittualità che si sono manifestati a seguito della riforma del 2001”. Di quella modifica costituzionale si propone ora una sostanziale ‘controriforma’, ridisegnando la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ordinarie (tutto questo non vale per le speciali, come vedremo).

Il nucleo della riforma consiste nell’abolizione delle competenze legislative concorrenti, in cui lo Stato definisce i principi e le Regioni le regole di dettaglio. Queste competenze, attualmente riguardanti molte ed importanti materie (alcune delle quali fortemente contestate, come l’energia o il coordinamento della finanza pubblica), sono ritenute dal legislatore la causa principale dei conflitti tra Stato e Regioni dopo la riforma del 2001 e vengono pertanto quasi completamente trasferite nella competenza esclusiva dello Stato. Le materie esclusive dello Stato vengono così quasi raddoppiate nel numero, arrivando a oltre 50, ed estese nella sostanza, includendo tematiche fondamentali come le disposizioni generali e comuni in tema di tutela della salute, ordinamento scolastico, tutela del lavoro e formazione professionale, governo del territorio, ed altre.

Riuscirà la riforma a ridurre i conflitti sull’attribuzione delle competenze? L’enorme aumento di tali conflitti dopo il 2001 si è concentrato nei primi anni, per poi stabilizzarsi una volta che la Corte costituzionale ha definito (dando quasi sempre ragione allo Stato) l’ambito delle diverse competenze. Inoltre, questi conflitti derivano per il 75% da ricorsi dello Stato contro leggi regionali, il che significa che è lo Stato a bloccare l’iniziativa regionale, non viceversa. E soprattutto molte competenze riguardano materie trasversali e di portata amplissima (ad es. l’ordinamento civile o il coordinamento della finanza pubblica), già usate pervasivamente dallo Stato. Il nuovo sistema espande la competenza esclusiva dello Stato ma introduce anche una lista di competenze regionali e mantiene la competenza regionale su tutte le materie residuali, cioè non attribuite allo Stato, che in linea teorica potrebbero essere significative e comunque richiedere una co-legislazione (ad es. industria, agricoltura, artigianato, ma anche paradossalmente la circolazione stradale…). La competenza concorrente rientrerebbe in ogni caso dalla finestra visto che in molte materie lo Stato può emanare solo “disposizioni generali e comuni” o “disposizioni di principio”: cambia la terminologia rispetto alle attuali “norme generali” e “principi fondamentali” ma non la sostanza. Insomma, a meno che le Regioni non rinuncino del tutto al proprio potere legislativo, i conflitti non spariranno, anzi.

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