La riforma costituzionale illustrata – 10 Dal diritto alla politica

Costituzione(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 10 settembre 2016 con il titolo “Costituzione. Si passa dal diritto alla politica.”)

Giunti alla fine del “decalogo” sulla riforma costituzionale, si impongono alcune considerazioni complessive. Guardando al funzionamento delle nuove regole, si può dire che nel complesso esse siano riconducibili a quattro grandi categorie.

La prima comprende la costituzionalizzazione di regole che si sono sedimentate nella prassi, o sono il frutto della giurisprudenza costituzionale, o di proposte dottrinarie, o che infine sono condivise in modo più o meno trasversale nel panorama politico. Si pensi al superamento del bicameralismo perfetto, alla nuova disciplina dei decreti legge, al procedimento a data certa, all’abolizione del CNEL, al rapporto di fiducia, ai diritti delle opposizioni, alla prescrizione della maggioranza assoluta della Camera per deliberare lo stato di guerra, alla differenziazione delle competenze legata alla virtuosità delle Regioni.

La seconda categoria comprende innovazioni frutto di buone intenzioni ma non sempre riuscite sul piano tecnico. Ciò soprattutto perché la volontà di limitare l’intervento a due aspetti principali (bicameralismo e rapporti Stato-Regioni) ha impedito un intervento strutturato, e ha talvolta appesantito il drafting (come nel caso dei procedimenti legislativi, passati da uno a quattro). Molte di queste regole sono state poi il frutto di difficili compromessi politici, come nel caso della legislazione popolare e del referendum, o della elezione (indiretta ma non troppo, art. 57 c. 5) dei senatori.

Una terza categoria di norme va ascritta alla debolezza della politica e alla sua principale conseguenza, il populismo. Si pensi, per il primo caso, alla previsione del controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali o alla cosiddetta abolizione delle Province, e per il secondo alla previsione del dovere dei parlamentari di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni (art. 64 c. 6): un obbligo implicito come per ogni altro lavoro, e oltretutto inutile perché non sanzionabile.

Vi sono infine le regole frutto di diagnosi sbagliate rispetto alla natura del problema da risolvere. Un esempio è la competenza concorrente rispetto alla conflittualità tra Stato e Regioni e più in generale la mancanza di una visione chiara sul rapporto tra centro e periferia in un Paese complesso come l’Italia, che porta con la stessa leggerezza prima ad infatuarsi del “federalismo”, poi a ritenere le Regioni la causa di ogni inefficienza, pensando di poter governare tutto da Roma. Altro esempio è il mito della navetta parlamentare: l’inefficienza del sistema sarebbe prodotta dal fatto che le leggi vanno avanti e indietro tra le due Camere, ma i dati dicono che la gran parte delle leggi sono esaminate in pratica da una sola Camera e approvate dall’altra senza modifiche: le leggi che hanno almeno tre letture sono poche (meno di un terzo) e generalmente le più delicate, e forse su queste non è sbagliato che vi sia una riflessione maggiore.

È prevedibile che il grado di efficacia delle nuove norme segua quello di queste quattro categorie in modo decrescente: molto efficaci le prime, molto poco le ultime.

La riforma è dunque sicuramente imperfetta. Ma va detto che non esiste una riforma (né una costituzione) perfetta. Anche la costituzione del 1948 fu aspramente criticata per la sua imperfezione e in effetti ha palesato gravi lacune, ma non per questo non ha funzionato. Pare inoltre assodato che si tratterà comunque di un percorso a tappe: se la riforma dovesse passare sono da attendersi entro non molto tempo ulteriori interventi di manutenzione per aggiustare ciò che non avrà funzionato.

Tutto questo riguarda gli aspetti giuridici. Questa serie di articoli ha volutamente guardato soltanto a questi, cercando di fare informazione, di contribuire alla de-ideologizzazione del dibattito e di guardare agli aspetti certi della riforma, non a quelli incerti tipici della valutazione politica. Ma gli aspetti politici ci sono e sono importanti. A meno di non essere accecati dall’ideologia, questa riforma avrà per ognuno dei pregi e dei difetti: il voto referendario è una scelta su ciò che si ritiene più importante, ed è fondamentale che sia espresso in modo informato. Chi giudica nel merito non potrà che ‘turarsi il naso’ per alcuni aspetti: per approvare alcune disposizioni disfunzionali se vota sì, per lasciar cadere le parti positive e necessarie della riforma se vota no. L’errore da evitare sarebbe quello di votare non esprimendo le proprie preferenze sul merito della questione, ma pensando ad altro: alla sopravvivenza del governo o alla sua caduta, alla legge elettorale, perfino al grado di simpatia per il Presidente del Consiglio. Che ciò talvolta avvenga nell’agone politico è sbagliato ma purtroppo inevitabile, ma che lo facciano i cittadini sarebbe soprattutto autolesionista. Perché la costituzione riguarda prima di tutto noi stessi.

 

2 thoughts on “La riforma costituzionale illustrata – 10 Dal diritto alla politica

  1. Pingback: Reforma constitucional Italia – Gennaro Ferraiuolo – RCDP blog

  2. Desidero ringraziarLa per il decalogo, mi ha aiutato a farmi un’idea obiettiva e non ideologizzata di cosa andiamo a votare.

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