(pubblicato sul quotidiano Alto Adige del 10 settembre 2016 con il titolo “Costituzione. Si passa dal diritto alla politica.”)
Giunti alla fine del “decalogo” sulla riforma costituzionale, si impongono alcune considerazioni complessive. Guardando al funzionamento delle nuove regole, si può dire che nel complesso esse siano riconducibili a quattro grandi categorie.
La prima comprende la costituzionalizzazione di regole che si sono sedimentate nella prassi, o sono il frutto della giurisprudenza costituzionale, o di proposte dottrinarie, o che infine sono condivise in modo più o meno trasversale nel panorama politico. Si pensi al superamento del bicameralismo perfetto, alla nuova disciplina dei decreti legge, al procedimento a data certa, all’abolizione del CNEL, al rapporto di fiducia, ai diritti delle opposizioni, alla prescrizione della maggioranza assoluta della Camera per deliberare lo stato di guerra, alla differenziazione delle competenze legata alla virtuosità delle Regioni.
La seconda categoria comprende innovazioni frutto di buone intenzioni ma non sempre riuscite sul piano tecnico. Ciò soprattutto perché la volontà di limitare l’intervento a due aspetti principali (bicameralismo e rapporti Stato-Regioni) ha impedito un intervento strutturato, e ha talvolta appesantito il drafting (come nel caso dei procedimenti legislativi, passati da uno a quattro). Molte di queste regole sono state poi il frutto di difficili compromessi politici, come nel caso della legislazione popolare e del referendum, o della elezione (indiretta ma non troppo, art. 57 c. 5) dei senatori.
Una terza categoria di norme va ascritta alla debolezza della politica e alla sua principale conseguenza, il populismo. Si pensi, per il primo caso, alla previsione del controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali o alla cosiddetta abolizione delle Province, e per il secondo alla previsione del dovere dei parlamentari di partecipare alle sedute dell’assemblea e ai lavori delle commissioni (art. 64 c. 6): un obbligo implicito come per ogni altro lavoro, e oltretutto inutile perché non sanzionabile.
Vi sono infine le regole frutto di diagnosi sbagliate rispetto alla natura del problema da risolvere. Un esempio è la competenza concorrente rispetto alla conflittualità tra Stato e Regioni e più in generale la mancanza di una visione chiara sul rapporto tra centro e periferia in un Paese complesso come l’Italia, che porta con la stessa leggerezza prima ad infatuarsi del “federalismo”, poi a ritenere le Regioni la causa di ogni inefficienza, pensando di poter governare tutto da Roma. Altro esempio è il mito della navetta parlamentare: l’inefficienza del sistema sarebbe prodotta dal fatto che le leggi vanno avanti e indietro tra le due Camere, ma i dati dicono che la gran parte delle leggi sono esaminate in pratica da una sola Camera e approvate dall’altra senza modifiche: le leggi che hanno almeno tre letture sono poche (meno di un terzo) e generalmente le più delicate, e forse su queste non è sbagliato che vi sia una riflessione maggiore.